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Sez. L, Sentenza n. 23875 del 11/11/2009 (Rv. 610853 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Art. 59, commi quinto, ottavo e nono, del d.P.R. n. 218 del 1978 - Diritto agli sgravi - Condizioni - Realizzazione di incremento occupazionale nella misura prevista - Necessità - Caratteri di novità dell'azienda subentrata ad altra nello svolgimento della medesima attività - Insufficienza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610853-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

Ai fini della fruizione del diritto agli sgravi di cui all'art. 59, commi quinto, ottavo e nono, del d.P.R. n. 218 del 1978, occorre dimostrare la realizzazione degli incrementi occupazionali previsti dalle richiamate disposizioni, non essendo sufficiente il carattere di novità di un'impresa, subentrata ad altra nello svolgimento della medesima attività, ad escludere la necessità del requisito indicato. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha ritenuto irrilevante, in assenza della prova dell'incremento occupazionale, che l'azienda fosse rimasta inattiva per due anni a seguito della decisione dell'originaria impresa di procedere allo scioglimento e che, dunque, l'impresa poi subentrante dovesse considerarsi soggettivamente nuova).

Riferimenti normativi: DPR 06/03/1978 num. 218 art. 59 CORTE COST., Decreto Legge 22/03/1973 num. 71 art. 1 com. 2, Legge 20/05/1993 num. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)