Sez. L, Sentenza n. 23086 del 09/09/2008 (Rv. 605021 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Sgravio totale ex art. 59, del d.P.R. n. 218 del 1978 - Presupposti - Incremento effettivo dell'occupazione - Riferimento ad una nozione di azienda in senso oggettivo - Variazioni soggettive della titolarità dell'impresa - Irrilevanza - Fattispecie relativa al passaggio della gestione degli impianti balneari di Venezia.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
Il riconoscimento dello sgravio contributivo totale ai sensi dell'art. 59, del d.P.R. n. 218 del 1978, prescinde dall'assunzione di nuovi lavoratori e presuppone, esclusivamente, un effettivo incremento dell'occupazione nell'azienda, da intendersi in senso oggettivo, rispetto al numero di unità precedentemente occupate, restando priva di rilievo la modifica soggettiva della titolarità dell'impresa. (Nella specie, relativa al passaggio di gestione degli stabilimenti balneari dal Comune di Venezia alla società Venezia spiagge S.p.a., la S.C., nel rigettare il motivo di ricorso, ha rilevato che, correttamente, il giudice di merito aveva riconosciuto il beneficio limitatamente ai lavoratori che risultassero in soprannumero rispetto ai dipendenti comunali già addetti ai medesimi stabilimenti, tale dovendosi considerare la consistenza dell'incremento occupazionale effettivo).
Riferimenti normativi: DPR 06/03/1978 num. 218 art. 59 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)