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Sez. 5, Sentenza n. 25573 del 04/12/2009 (Rv. 610487 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Disciplina applicabile ex art. 39 della legge n. 146 del 1994 - Assimilazione "ope legis" dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani - Conseguenze - Rifiuti derivanti da lavorazioni industriali, da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi - Applicabilità della tassa senza alcuna distinzione.
Stato
decisa il 2009-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610487-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art. 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, nell'abrogare l'art. 60 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, ha stabilito l'assimilazione "ope legis" di tutti i rifiuti speciali ai rifiuti urbani, fatta eccezione soltanto per quelli ospedalieri, tossici e nocivi, eliminando ogni valutazione discrezionale del comune al riguardo e, correlativamente, la necessità di un provvedimento "ad hoc" dell'ente locale, così rendendo legittima - fino all'abrogazione dell'art. 39 cit. da parte dell'art. 17, comma 3, della legge 24 aprile 1998 n. 128 e conseguente operatività degli artt. 7, comma 2, lett. b) e 21, comma 2, lett. g) del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 - l'imposizione della tassa in riferimento ai rifiuti derivanti da lavorazioni industriali, da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi, senza alcuna distinzione.

Riferimenti normativi: Legge 22/02/1994 num. 146 art. 39, Legge 24/04/1998 num. 128 art. 17 com. 3, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 60, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)