Sez. 5, Sentenza n. 13851 del 23/07/2004 (Rv. 574915 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Individuazione - Disciplina applicabile ex art. 39, legge n. 146 del 1994 - Effetti - Assimilazione ex lege dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani - Conseguenze - Applicabilità della tassa - Fattispecie anteriore alla disciplina stabilita dal D.Lgs. n. 22 del 1997.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art. 39, della legge n. 146 del 1994 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, nell'abrogare l'art. 60, D.lgs. n. 507 del 1993, aveva stabilito l'assimilazione "ope legis" di tutti i rifiuti speciali ai rifiuti urbani, fatta eccezione soltanto per quelli ospedalieri, tossici e nocivi, eliminando la discrezionalità del Comune in ordine alla assimilabilità o meno dei rifiuti speciali a quelli urbani e riservando l'autosmaltimento, anche in regime di convenzione, esclusivamente alle ultime tre categorie di rifiuti sopra indicate, con conseguente legittimità dell'imposizione della succitata tassa - sino all'abrogazione dell'art. 39, citato da parte dell'art. 17, comma terzo, legge n. 128 del 1998 - in riferimento ai rifiuti da lavorazioni industriali, attività commerciali e di servizi.
Riferimenti normativi: Legge 09/02/1982 num. 42, Legge 26/02/1994 num. 146 art. 39, Legge 15/11/1993 num. 507 art. 60, Legge 24/04/1998 num. 128 art. 17 com. 3, Legge 10/09/1982 num. 915 CORTE COST., Legge 15/11/1993 num. 507 art. 58, Legge 05/02/1997 num. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)