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Sez. 5, Sentenza n. 17600 del 29/07/2009 (Rv. 609279 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Art. 39 della legge n. 146 del 1994 - Abrogazione dell'art. 60 del d.lgs. n. 507 del 1993 - Conseguenze - Assimilazione dei rifiuti provenienti da lavorazioni industriali a quelli urbani - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2009-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609279-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

In tema di tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani (TARSU), l'abrogazione dell'art. 60 del d.lgs. n. 507 del 1993 da parte dell'art. 39 della legge n. 146 del 1994 ha escluso la necessità di uno specifico provvedimento di assimilazione ai rifiuti solidi urbani soltanto per quella categoria di rifiuti, contemplati originariamente nell'articolo abrogato, e cioè quelli derivanti da attività artigianali, commerciali e di servizi. L'assimilazione "ope legis" derivante dall'art. 39 cit., quindi, non riguarda affatto i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali, con la conseguenza che le superfici nelle quali essi si formano continuano a non essere assoggettabili alla TARSU, giusto il disposto dell'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 60, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62, Legge 22/02/1994 num. 146 art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)