Sez. 1, Sentenza n. 4508 del 04/07/1996 Cc. (dep. 28/09/1996) Rv. 205697 - 01
Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Esecuzione delle operazioni | Obbligo di avvalersi degli impianti installati nella procura della Repubblica - Operatività con riguardo alle operazioni di intercettazione, registrazione e verbalizzazione - Estensione anche alle operazioni di trascrizione - Esclusione.
Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Esecuzione delle operazioni
L'obbligo, previsto dall'art. 268, comma secondo, cod. proc. pen., di esecuzione delle operazioni di intercettazione esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica riguarda soltanto le operazioni di intercettazione propriamente dette, con conseguente registrazione delle comunicazioni intercettate e redazione del relativo verbale, rimanendo escluse le operazioni di trascrizione delle registrazioni, disciplinate dal comma settimo del citato articolo, le quali debbono essere eseguite, giusta quanto ivi previsto, osservando le forme, i modi e le garanzie delle perizie.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 268 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)