Sez. 1, Sentenza n. 3732 del 22/05/2000 Cc. (dep. 26/06/2000) Rv. 216282 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI | Mediante impianti non installati presso la Procura della Repubblica - Autorizzazione del P.M. - Necessità - Ragione.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI
Anche in relazione ad intercettazioni cosiddette "ambientali" è necessario il decreto motivato del P.M. che autorizzi, in sede di esecuzione delle operazioni, l'uso di apparecchiature esterne a quelle in dotazione agli uffici giudiziari, in quanto il secondo comma dell'art. 266 cod. proc. pen. fa esplicito riferimento alle "comunicazioni tra presenti", assimilandole, in tutto e per tutto, a quelle telefoniche e alle altre forme di telecomunicazione, sicché non v'è ragione per ritenere che il successivo art. 268, dettando regole per l'esecuzione delle operazioni, senza distinzioni di sorta, abbia escluso dalla rigorosa disciplina imposta le comunicazioni di un certo tipo, aprendo un "vulnus" del tutto ingiustificato nella tutela del diritto garantito dall'art. 15 della Costituzione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 271 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)