Sez. L, Sentenza n. 3859 del 17/04/1999 (Rv. 525508 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE | Pensioni - Integrazione al trattamento minimo - Qualificazione - Conseguenze - Rapporti con l'efficacia retroattiva delle sentenze costituzionali di accoglimento intervenute in materia di divieto di integrazione plurima - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE
L'integrazione al minimo delle pensioni deve essere qualificata come componente della pensione, ma con i connotati di un diritto autonomo. Tale qualificazione comporta che l'accettazione da parte del pensionato di ratei della pensione non integrati senza manifestazione di contestazioni o riserve non concreta rinuncia al diritto all'integrazione dei ratei medesimi, né determina l'intangibilità e definitività del rapporto, estinguendo la corrispondente obbligazione che per legge fa carico all'ente previdenziale e rendendo il rapporto stesso insensibile all'efficacia retroattiva propria delle declaratorie di illegittimità costituzionale del divieto di integrazione al minimo (nella specie quella operata dalla sentenza della Corte costituzionale n.314 del 1985). Ne consegue che gli effetti delle suddette declaratorie si estendono retroattivamente a tutte le quote del beneficio dovute nel tempo, salvo il limite derivante dalla prescrizione (decennale) cui sono soggetti i singoli ratei delle prestazioni pensionistiche e sempre che il pensionato abbia fatto richiesta del trattamento integrativo con le modalità e nei termini di decadenza prescritti dall'art.47 del d.P.R. n. 639 del 1970 (come modificato prima dall'art. 6 del D.L. n. 103 del 1991, convertito nella legge n. 166 del 1991, e poi ancora dal D.L. n. 384 del 1992, convertito nella legge n.438 del 1992), essendo pacifico che si ha esaurimento del rapporto previdenziale - preclusivo dell'operatività "ex tunc" degli effetti delle pronunce dichiarative dell'illegittimità costituzionale delle norme che danno luogo al rapporto stesso - nelle ipotesi di giudicato o di intervenuta prescrizione o decadenza.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 6 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 6 CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST., Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 4 CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)