Sez. 3, Sentenza n. 1710 del 08/03/1983 (Rv. 426570 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - OBBLIGHI DEL RETRAENTE - PAGAMENTO DEL PREZZO - SPESE - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - OBBLIGHI DEL RETRAENTE - PAGAMENTO DEL PREZZO - SPESE - ESCLUSIONE.*
A norma dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590 (come modificato dalla legge 14 agosto 1971 n. 817), nel riscatto agrario - a differenza di quanto avviene nel riscatto convenzionale ove il riscattante è tenuto a corrispondere, ai sensi dell'art. 1503 cod. civ., oltre il prezzo, anche le spese ed ogni altro pagamento legittimamente fatto per la vendita - il retraente è tenuto soltanto al pagamento del prezzo e non anche delle altre spese, essendo la sua Azione necessitata dalla violazione del diritto di prelazione assicuratogli dalla legge. (Conf 3435/81, mass n 414033; (Conf 4289/80, mass n 408154; (Conf 1184/80, mass n 404678; (contra 5673/78, mass n 395453; (contra 4865/78, mass n 394577; (contra 1021/70, mass n 346563).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1503, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)