Sez. 3, Sentenza n. 653 del 15/01/2007 (Rv. 594439 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Fondi confinanti con quello alienato - Condizioni ostative di detto diritto - Situazione di fatto e di diritto effettivamente esistente - Rilevanza - Dichiarazioni contrarie alla realtà di fatto contenute nell'atto di alienazione - Irrilevanza.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 7, comma secondo, della legge 14 aprile 1971, n. 817, ciò che rileva, al fine di escludere il diritto di prelazione e di riscatto del proprietario coltivatore diretto di terreni confinanti con quello in vendita, non è quanto dichiarato nell'atto di trasferimento dall'alienante, ma la situazione di fatto (e di diritto) in realtà esistente e, cioè, la circostanza che sul terreno "non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti", con la conseguente irrilevanza della eventuale dichiarazione di garanzia, proveniente dall'alienante e contenuta nell'atto di vendita, della libera disponibilità del fondo rilasciata in favore dell'acquirente.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)