Sez. 3, Sentenza n. 4842 del 14/07/1983 (Rv. 429733 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PROPRIETARIO DEL FONDO CONFINANTE - SPETTANZA - CONDIZIONI OSTATIVE - INSEDIAMENTO DI COLONI, AFFITTUARI O MEZZADRI SUL FONDO OGGETTO DELLA PRELAZIONE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - MOMENTO RILEVANTE.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PROPRIETARIO DEL FONDO CONFINANTE - SPETTANZA - CONDIZIONI OSTATIVE - INSEDIAMENTO DI COLONI, AFFITTUARI O MEZZADRI SUL FONDO OGGETTO DELLA PRELAZIONE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - MOMENTO RILEVANTE.*
In tema di prelazione e riscatto agrari spettanti al proprietario del terreno contiguo, per stabilire la sussistenza della condizione limitativa prevista dall'art. 7 della legge 14 agosto 1971 n. 817 - e cioè se nel fondo oggetto della vendita siano in atto rapporti agrari, che conferiscono prioritariamente al titolare di essi quei diritti - occorre far riferimento rispettivamente al momento della comunicazione da parte del proprietario-alienante della proposta di vendita (nel caso di prelazione) ed a quello della stipula del negozio traslativo del fondo (in caso di riscatto). (V 986/81, mass n 411515; (V 283/79, mass n 396360).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)