diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 7753 del 29/03/2007 (Rv. 596071 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Configurabilità di tali diritti in capo al proprietario coltivatore diretto del fondo confinante con quello oggetto di vendita - Limitazioni - Stabile presenza di coltivatore sul fondo posto in vendita - Insussistenza - Effetti - Rinuncia alla proroga legale del contratto agrario da parte di detto coltivatore del fondo - Diritto di prelazione e riscatto in favore del menzionato proprietario del fondo confinante - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596071-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE

L'art. 7 della legge n. 817 del 1971, nella parte in cui condiziona il diritto di prelazione (e quello eventuale, di riscatto) del proprietario coltivatore diretto del terreno confinante alla libertà del fondo posto in vendita dall'insediamento di mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti ed enfiteuti, si riferisce alle situazioni di stabile presenza e non alle ipotesi di insediamento precario, che, per la loro limitata temporaneità, non soddisfano all'esigenza di garanzia della continuità di gestione dell'azienda agricola. Pertanto, il diritto di prelazione del coltivatore diretto proprietario del fondo confinante non è escluso dalla presenza del mezzadro sul fondo in vendita, allorché detto mezzadro abbia rinunciato alla proroga legale del contratto agrario e si sia impegnato a rilasciare il terreno in un momento anche posteriore alla stipula del contratto di vendita con il terzo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata con cui era stata fatta corretta applicazione del principio enunciato, essendosi ritenuto, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, che la presenza del mezzadro sul fondo al momento della vendita non integrasse una situazione di stabile insediamento e non fosse, quindi, di impedimento all'esercizio del diritto di prelazione e riscatto da parte del proprietario confinante, rilevandosi, altresì, che alla validità dell'impegno di rilascio del fondo, da parte dello stesso mezzadro, e alla sua incidenza in ordine al diritto di prelazione non ostasse l'iniziale annullabilità della rinuncia del medesimo, siccome la stessa si sarebbe dovuta considerare superata per effetto della mancata proposizione della relativa azione ed in virtù dell'avvenuto rilascio del fondo alla scadenza promessa).

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 580 art. 8, Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)