Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21667 del 20/09/2013 (Rv. 627979 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Espulsione - Possibilità di tortura e trattamenti inumani e degradanti nel paese di origine - Domanda di protezione internazionale - Fondatezza - Condanna per il reato di associazione con finalità terroristica ex art. 270 bis cod. pen. ed irreperibilità nel procedimento - Cause ostative - Insussistenza.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In tema di protezione internazionale, l'espulsione coatta dello straniero costituisce violazione dell'art. 3 CEDU, relativo al divieto di tortura, ogni qualvolta egli, a causa del pericolo di morte, tortura o trattamenti inumani e degradanti che lo minaccino, non possa restare nello stesso e debba, pertanto, indirizzarsi verso altro Paese che lo possa ospitare. Ne consegue che sono irrilevanti sia la gravità del reato al quale lo straniero sia stato condannato (nella specie, associazione con finalità terroristica ex art. 270 bis cod. pen.), sia la circostanza che egli non voglia rivelare il luogo della sua dimora in pendenza del procedimento, non potendo il riconoscimento della protezione internazionale fondarsi sul rispetto di un presunto vincolo fiduciario con lo Stato, né esistendo alcun obbligo di collaborazione o reciprocità a carico del richiedente asilo.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 270 bis, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)