Sez. 2, Sentenza n. 9903 del 19/09/1995 (Rv. 494085 - 01)
SERVITÙ - PUBBLICHE - DI USO PUBBLICO | Costituzione mediante "dicatio ad patriam" su beni di proprietà privata, a favore di una comunità indeterminata di soggetti - Ammissibilità - Condizioni.
SERVITÙ - PUBBLICHE - DI USO PUBBLICO
Le servitù di uso pubblico possono costituirsi anche mediante "dicatio ad patriam" a favore di una comunità indeterminata di soggetti considerati "uti cives", su beni di proprietà privata per fini di pubblico interesse, corrispondenti a quelli cui servono i beni demaniali e pertanto postulano che il bene privato abbia caratteristiche intrinseche identiche a quelle di un bene demaniale, giacché altrimenti non sarebbe idoneo a fornire le medesime utilità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 823, Cod. Civ. art. 825
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)