Sez. 2, Sentenza n. 5312 del 29/05/1998 (Rv. 515921 - 01)
SERVITÙ - PUBBLICHE - IN GENERE | Servitù pubblica di passaggio - Esercizio da parte di una collettività di soggetti "uti cives" - Necessità.
SERVITÙ - PUBBLICHE - IN GENERE
Perché un'area privata possa ritenersi assoggettata a uso pubblico di passaggio è necessario che l'uso avvenga ad opera di una collettività indeterminata di soggetti considerati "uti cives", ossia quali titolari di un pubblico interesse di carattere generale e non "uti singuli", ossia quali soggetti che si trovano in una posizione qualificata rispetto al bene che si pretende gravato. Deve, pertanto, escludersi l'uso pubblico del passaggio quando questo venga esercitato soltanto dai proprietari di determinati immobili in dipendenza della particolare ubicazione degli stessi o da coloro che abbiano occasione di accedere ad essi per esigenze connesse alla loro privata utilizzazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 825
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)