Sez. 2, Sentenza n. 6924 del 21/05/2001 (Rv. 546849 - 01)
SERVITÙ - PUBBLICHE - IN GENERE | Servitù pubbliche di passaggio - Esercizio da parte di una collettività di soggetti "uti cives" - Necessità.
SERVITÙ - PUBBLICHE - IN GENERE
Un'area privata può ritenersi assoggettata ad uso pubblico di passaggio quando l'uso avvenga ad opera di una collettività indeterminata di soggetti considerati "uti cives" ossia quali titolari di un pubblico interesse di carattere generale e non "uti singuli", ossia quali soggetti che si trovano in una posizione qualificata rispetto al bene gravato ovvero quando vi sia stata con la cosiddetto "dicatio ad patriam" l'asservimento del bene da parte del proprietario all'uso pubblico di una comunità indeterminata di soggetti considerati sempre "uti cives", di talché il bene stesso viene ad assumere le caratteristiche intrinseche analoghe a quelle di un bene demaniale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 825
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)