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Sez. 1, Sentenza n. 35909 del 07/05/2015 Ud. (dep. 03/09/2015) Rv. 264697 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Diversa e più grave definizione giuridica del fatto - Reato più grave eccedente i limiti di competenza per materia del primo giudice - Declaratoria di nullità della sentenza e trasmissione degli atti al Pubblico Ministero competente - Necessità.
Stato
decisa il 2015-05-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264697-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

In tema di divieto di "reformatio in peius" ex art. 597, comma terzo, il giudice d'appello, quando attribuisce al fatto una qualificazione giuridica diversa, non esorbitante però dalla competenza per materia del giudice di primo grado, trattiene il procedimento e decide su di esso; viceversa, se riconosce il fatto come estraneo e superiore alla competenza per materia del primo giudice, non può trattenere il procedimento e decidere, ma deve annullare la sentenza impugnata ed ordinare la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il competente giudice di primo grado.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 24 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)