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Sez. 2, Sentenza n. 2884 del 16/01/2015 Ud. (dep. 22/01/2015) Rv. 262286 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Diversa e più grave definizione giuridica del fatto - Differente trattamento penitenziario - Violazione del principio - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-01-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262286-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

Anche in presenza della sola impugnazione dell'imputato, non costituisce violazione del divieto di "reformatio in peius" la nuova e più grave qualificazione giuridica data al fatto dal giudice dell'appello, quando da essa consegua, ferma restando la pena irrogata, un più grave trattamento penitenziario. (Nella specie, la Corte ha affermato che non rientrano nel divieto ex art. 597, comma terzo cod. proc. pen. gli eventuali riflessi negativi in sede esecutiva derivanti dalla riqualificazione unitaria delle originarie imputazioni di furto e resistenza ad un pubblico ufficiale nel reato di rapina impropria).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 337 CORTE COST., Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 628 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)