diritto.io

Sez. 6 - , Sentenza n. 23315 del 28/04/2021 Ud. (dep. 15/06/2021) Rv. 281524 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DEFINIZIONE GIURIDICA | Sentenza emessa in primo grado dal tribunale in composizione monocratica - Riqualificazione del fatto in appello - Attribuzione del reato, per effetto della riqualificazione, al tribunale in composizione collegiale - Eccezione di incompetenza proposta con i motivi di impugnazione - Annullamento delle sentenze di primo grado e di appello - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2021-04-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/281524-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DEFINIZIONE GIURIDICA

In tema di impugnazioni, la diversa qualificazione giuridica del fatto data dal giudice di appello, per effetto della quale il reato doveva essere giudicato dal tribunale in composizione collegiale anziché monocratica, non impone l'annullamento della sentenza di primo grado al fine di consentire la celebrazione del giudizio dinanzi all'organo nella corretta composizione, in quanto, dalla lettura coordinata degli artt. 24 e 597, comma 3, cod. proc. pen., si evince che è consentito al giudice del gravame procedere alla riqualificazione, purché non sia superata la competenza del giudice di primo grado, mentre a nulla rileva l'inosservanza delle disposizioni sull'attribuzione degli affari al giudice collegiale anziché al giudice monocratico.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)