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Sez. 3, Sentenza n. 975 del 06/04/1973 (Rv. 363364 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - OBBLIGHI DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - ATTIVITA IMPOSTA DALLA DILIGENZA MEDIA - SUFFICIENZA. *
Stato
decisa il 1973-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363364-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - OBBLIGHI DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - ATTIVITA IMPOSTA DALLA DILIGENZA MEDIA - SUFFICIENZA. *

Ai sensi dell'art 1227, comma secondo, cod civ, il creditore o il danneggiato e tenuto a contenere il danno nei limiti che rappresentano una diretta conseguenza della colpa del debitore o del danneggiante, non aggravando, con il fatto proprio, le conseguenze dannose che gli derivano dall'inadempimento o dal fatto illecito altrui, ma non puo esigersi che, all'uopo, egli si assoggetti ad un'attivita abnorme e piu onerosa di quel che comporti l'uso di un'ordinaria diligenza. (Conf 3817/69, mass n 344132).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)