Sez. 3, Sentenza n. 587 del 23/02/1976 (Rv. 379234 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - OBBLIGO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO DI CONTENDERE IL DANNO - USO DELL'ORDINARIA DILIGENZA - SUFFICIENZA - PROPRIETARIO DI UN'AUTOVETTURA DI VECCHIA COSTRUZIONE - DANNEGGIAMENTO PER SINISTRO STRADALE - OBBLIGO DI VENDERE L'AUTOVETTURA E DI ACQUISTARNE ALTRA USATA- ESCLUSIONE - FACOLTA DI PROCEDERE A RIPARAZIONI - SUSSISTENZA - DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'IMPORTO DELLE RIPARAZIONI - LICEITA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - OBBLIGO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO DI CONTENDERE IL DANNO - USO DELL'ORDINARIA DILIGENZA - SUFFICIENZA - PROPRIETARIO DI UN'AUTOVETTURA DI VECCHIA COSTRUZIONE - DANNEGGIAMENTO PER SINISTRO STRADALE - OBBLIGO DI VENDERE L'AUTOVETTURA E DI ACQUISTARNE ALTRA USATA- ESCLUSIONE - FACOLTA DI PROCEDERE A RIPARAZIONI - SUSSISTENZA - DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'IMPORTO DELLE RIPARAZIONI - LICEITA.*
Ai sensi dell'art 1227, comma secondo, cod civ, il creditore o il danneggiato e tenuto a contenere il danno nei limiti che rappresentano una diretta conseguenza della colpa del debitore o del danneggiante, non aggravando, con il fatto proprio, le conseguenze dannose che gli derivano dall'inadempimento o dal fatto illecito altrui, ma non puo esigersi che, all'uopo, egli si assoggetti ad un'attivita abnorme e piu onerosa di quel che comporti l'uso di un'ordinaria diligenza. Da cio consegue che il proprietario di un'autovettura di vecchia costruzione, e per cio di esiguo valore commerciale, rimasta danneggiata in un sinistro stradale, non e tenuto a venderla, ad acquistarne un'altra parimenti usata, ed a pretendere dal danneggiante, a titolo di risarcimento, la differenza di prezzo, ma puo farla riparare e chiedere al danneggiante l'importo della riparazione. (V 975/73, mass n 363364; (V 3817/69, mass n 344132).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)