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Sez. 1, Sentenza n. 20864 del 14/04/2010 Ud. (dep. 03/06/2010) Rv. 247407 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - CAPACITÀ DI TESTIMONIARE | Capacità di intendere e di volere - Differenza - Accertamento della capacità - Obbligo generale - Esclusione - Eccezione.
Stato
decisa il 2010-04-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247407-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - CAPACITÀ DI TESTIMONIARE

L'idoneità a rendere testimonianza è concetto diverso, e di maggior ampiezza, rispetto a quello della capacità di intendere e di volere, implicando non soltanto la necessità di determinarsi liberamente e coscientemente, ma anche quella di discernimento critico del contenuto delle domande al fine di adeguarvi coerenti risposte, di capacità di valutazione delle domande di natura suggestiva, di sufficiente capacità mnemonica in ordine ai fatti specifici oggetto della deposizione, di piena coscienza dell'impegno di riferire con verità e completezza i fatti a sua conoscenza. Ne consegue che l'obbligo di accertamento della capacità di intendere e di volere ai fini del disposto dell'art. 196 cod. proc. pen. non deriva da qualsivoglia comportamento contraddittorio, inattendibile o immemore de teste, ma sussiste soltanto in presenza di una situazione di abnorme mancanza in lui di ogni elemento sintomatico della sua assunzione di responsabilità comportamentale in relazione all'ufficio ricoperto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 196

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)