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Sez. L, Sentenza n. 1417 del 16/05/1974 (Rv. 369496 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - IN CORSO DI GIUDIZIO - RILEVANZA - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO NEI GIUDIZI SULLA LEGITTIMITA DELLA REVOCA DELLA PENSIONE.*
Stato
decisa il 1974-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369496-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - IN CORSO DI GIUDIZIO - RILEVANZA - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO NEI GIUDIZI SULLA LEGITTIMITA DELLA REVOCA DELLA PENSIONE.*

A norma dell'art 149 delle Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, introdotto con l'art 9 della legge 11 agosto 1973, n 533, 'nelle controversie in materia di invalidita pensionabile deve essere valutato dal giudice anche l'aggravamento della malattia, nonche tutte le infermita comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziariò. Tale norma, applicabile, in forza dell'art 2 0 della stessa legge n 533 del 1973, a tutti i giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore, ha Rilevanza anche nei procedimenti nei quali si discuta della legittimita della revoca della pensione di invalidita, dato che il giudizio conseguente alla revoca della pensione di invalidita non da luogo alla impugnativa del provvedimento di revoca, ma tende ad accertare se l'assicurato si trovi o meno nelle condizioni per continuare a godere della pensione revocatagli dall' istituto assicuratore.*

Riferimenti normativi: Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)