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Sez. L, Sentenza n. 6160 del 18/10/1986 (Rv. 448441 - 01)

INVALIDITÀ - AGGRAVAMENTO - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO - RILEVANZA - NEI GIUDIZI DI CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITÀ DELLA REVOCA AMMINISTRATIVA DELLA PENSIONE - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1986-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448441-01

INVALIDITÀ - AGGRAVAMENTO - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO - RILEVANZA - NEI GIUDIZI DI CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITÀ DELLA REVOCA AMMINISTRATIVA DELLA PENSIONE - ESTENSIONE.*

A norma dell'art. 149 delle Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, introdotto con l'art. 9 della legge 11 agosto 1973, n. 533, nelle controversie in materia di Invalidità pensionabile deve essere valutato dal giudice anche l'aggravamento della malattia, nonché tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario. Tale norma, applicabile, in forza dell'art. 20 della stessa legge n. 533 del 1973, a tutti i giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore, ha Rilevanza anche nei procedimenti nei quali si discuta della legittimità della revoca della pensione di Invalidità, dato che il giudizio conseguente alla revoca della pensione di Invalidità non dà luogo alla impugnativa del provvedimento di revoca, ma tende ad accertare se l'assicurato si trovi o meno nelle condizioni per continuare a godere della pensione revocatagli dall'istituto assicuratore. (V 6895/82, mass n 424547; (V 5739/82, mass n 423470; (Conf 591/77, mass n 384138; (Conf 1417/74, mass n 369496).*

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)