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Sez. L, Sentenza n. 591 del 09/02/1977 (Rv. 384138 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO - RILEVANZA - ESTENSIONE AI GIUDIZI DI CONTESTAZIONE DELLA VALIDITA DELLA REVOCA AMMINISTRATIVA DELLA PENSIONE.*
Stato
decisa il 1977-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384138-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO - RILEVANZA - ESTENSIONE AI GIUDIZI DI CONTESTAZIONE DELLA VALIDITA DELLA REVOCA AMMINISTRATIVA DELLA PENSIONE.*

A norma dell'art 149 disp att cod proc civ, introdotto con l'art 9 della legge n 533 del 1973, nelle controversie in materia di invalidita pensionabile, devono essere valutati dal giudice anche l'aggravamento della malattia, nonche tutte le infermita comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate tanto nel procedimento amministrativo che in quello giudiziario, con la conseguenza che il diritto alla pensione decorrera dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si e verificata l'effettiva insorgenza della situazione che ha fatto raggiungere la soglia legale dell'invalidita pensionabile. Tale norma, applicabile in forza dell'art 20 della legge predetta a tutti i giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore, ha Rilevanza anche nei procedimenti nei quali l'assicurato contesti la validita della revoca della pensione d'invalidita, facendo valere il suo diritto a riottenere la pensione revocatagli dall'ente assicuratore, posto che, cosi come nel caso dell'Azione giudiziaria diretta a ottenere per la prima volta la pensione negata in Sede amministrativa, il giudizio conseguente alla revoca della pensione non da luogo all'impugnativa del provvedimento amministrativo di revoca, ma tende ad accertare se l'assicurato si trovi o meno nelle condizioni per continuare a godere della pensione gia revocatagli. (Conf 1417/74, mass n 369496).*

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)