diritto.io

Sez. 1 - , Sentenza n. 22839 del 09/11/2016 (Rv. 642650 - 01)

COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - ASSISTENZA E BENEFICENZA | Regione Sicilia - Servizio di trasporto dei diversamente abili - Tariffa regionale fissata in favore degli enti convenzionati all'esecuzione del servizio - Limite massimo praticabile dai comuni - Configurabilità - Sostituzione automatica di clausola - Operatività - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642650-01

COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - ASSISTENZA E BENEFICENZA

In tema di trasporto di persone diversamente abili sul territorio della Regione Sicilia, per il perseguimento delle finalità di cui alle l.r. nn. 68 del 1981, 16 del 1986 e 33 del 1991, la tariffa regionale fissata dall'art. 13 della citata l.r. n. 33 in favore degli enti convenzionati all'esecuzione di tale prestazione non costituisce prezzo imposto per legge, ma il limite massimo praticabile dai comuni per l'espletamento del servizio di trasporto, non potendo così formare oggetto di sostituzione automatica del corrispettivo ex art. 1339 c.c. nell'ambito della convenzione tra l'ente locale e l'ente autorizzato al servizio.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 18/04/1981 num. 68, Legge Reg. Sicilia 28/03/1986 num. 16, Legge Reg. Sicilia 23/05/1991 num. 33 art. 13, Cod. Civ. art. 1339

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)