Sez. 1, Sentenza n. 6502 del 02/04/2004 (Rv. 571756 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE | Estensione - Opposizione ad ingiunzione contro il fallito - Prosecuzione del giudizio da parte del curatore - Irrilevanza - Conclusione del giudizio - Incidenza sull'opposizione allo stato passivo - Esclusione - Verifica dei crediti - Giudice delegato e tribunale nella eventuale fase contenziosa - Competenza funzionale e rito - Obbligatorietà e non derogabilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE
Ogni credito vantato nei confronti del fallito va accertato, ai sensi dell'art. 52, secondo comma, l. fall., salvo diverse disposizioni di legge, secondo le norme stabilite dal capo V.ò della legge fallimentare, che agli artt. 92 - 103 fissa una serie di regole sulle operazioni di formazione e verificazione dello stato passivo, da compiersi, inelusibile, dinanzi al giudice delegato, alla stregua del principio di concorsualità che disciplina il procedimento fallimentare in tutte le sue articolazioni. Ne consegue che a nulla rileva che il curatore fallimentare abbia proseguito un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e ad esso e alle sue risultanze processuali si sia richiamato, subordinando al suo esito quello della opposizione allo stato passivo, come a nulla rileva la conclusione di quel giudizio, essendo obbligatori e non derogabili rito e competenza della verifica funzionale dei crediti dinanzi al giudice delegato ed al tribunale nella eventuale fase contenziosa, nelle forme previste dalla legge fallimentare.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 92 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 92 CORTE COST., Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)