Sez. 3, Sentenza n. 2663 del 23/04/1980 (Rv. 406422 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - CONTENUTO.*
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - CONTENUTO.*
A norma dell'art 2697 cod civ, chiunque chieda l'attuazione della legge in relazione ad un diritto che faccia valere in via di Azione o di eccezione deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto, e quindi tutti gli elementi o requisiti per legge necessari alla nascita dello stesso e che costituiscono le condizioni positive della pretesa. (Conf 2042/74, mass n 370319).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)