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Sez. 3, Sentenza n. 2663 del 23/04/1980 (Rv. 406422 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1980-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406422-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - CONTENUTO.*

A norma dell'art 2697 cod civ, chiunque chieda l'attuazione della legge in relazione ad un diritto che faccia valere in via di Azione o di eccezione deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto, e quindi tutti gli elementi o requisiti per legge necessari alla nascita dello stesso e che costituiscono le condizioni positive della pretesa. (Conf 2042/74, mass n 370319).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)