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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15320 del 12/07/2011 (Rv. 618641 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Tempestività del ricorso - Mancato deposito del provvedimento opposto insieme al ricorso - Conseguenze - Dichiarazione di inammissibilità del ricorso con ordinanza "in limine litis" - Legittimità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618641-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative, la mancata produzione, insieme al ricorso, del provvedimento opposto determina un'impossibilità di verificare la tempestività dell'impugnativa soltanto provvisoria, comunque superabile attraverso la produzione dell'atto nel corso del giudizio e, pertanto, non giustifica l'adozione, "in limine litis", dell'ordinanza di inammissibilità del ricorso, di cui all'art. 23, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la quale presuppone l'esistenza di una prova certa della tardività dell'opposizione.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)