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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5252 del 01/03/2013 (Rv. 625678 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Ricorso proposto avverso il provvedimento di espulsione amministrativa - Allegazione, ovvero deposito in originale del provvedimento impugnato - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625678-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di disciplina dell'immigrazione, il ricorso proposto avverso il provvedimento di espulsione amministrativa emesso nei confronti di cittadino straniero, in mancanza di allegazione al ricorso o deposito all'udienza dell'originale dell'atto impugnato (nella specie, erano state prodotte "fotocopie illegibili, scollegate tra loro perché prive di timbri di congiunzione"), non può essere dichiarato inammissibile, posto che l'art. 13, comma 8, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, non pone a carico della parte tale onere a pena d'inammissibilità, o può essere desunto da altre norme regolanti i procedimenti a natura impugnatoria avverso provvedimenti amministrativi autoritativi, né può trarsi da un'interpretazione sistematica delle norme procedimentali che regolano tale giudizio, dovendosi, al contrario, sottolineare che il procedimento, come indicato dalla Corte costituzionale con la sentenza n.278 del 2008, è improntato alla massima semplicità delle forme e all'assenza di preclusioni processuali in prima udienza.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)