Sez. 6, Sentenza n. 6483 del 09/12/2014 Cc. (dep. 13/02/2015) Rv. 262341 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE | Sospensione con messa alla prova - Reati per cui è consentita la "messa alla prova" - Criteri di individuazione - Pena edittale massima - Individuazione - Aggravanti - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE
Ai fini dell'individuazione dei reati ai quali è applicabile la disciplina dell'istituto della sospensione con messa alla prova in ragione del mero riferimento edittale, deve guardarsi unicamente alla pena massima prevista per la fattispecie base, prescindendo dal rilievo che nel caso concreto potrebbe assumere la presenza della contestazione di qualsivoglia aggravante, comprese quelle ad effetto speciale. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento impugnato che aveva rigettato la richiesta ex art. 168 bis cod. pen. in riferimento al reato di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, aggravati ex art. 80 del medesimo D.P.R.).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 bis CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)