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Sez. 1, Sentenza n. 13440 del 12/09/2003 (Rv. 566823 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITÀ DEI LAVORI - RISERVE | Appaltatore - Maggiori costi delle opere eseguite - Tempestiva riserva - Onere - A pena di decadenza - Mancata iscrizione - Azione di arricchimento - Preclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566823-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITÀ DEI LAVORI - RISERVE

Nell'appalto di opere pubbliche, la mancata tempestiva iscrizione nel registro di contabilità, da parte dell'appaltatore, di riserva intesa ad ottenere il riconoscimento di maggiori costi sostenuti per le opere eseguite (nella specie, per lavori di sbancamento), ne comporta la decadenza dal diritto al pagamento a norma dell'art. 54 del r.d. 25 maggio 1895, n. 350, e preclude la proposizione dell'azione di arricchimento, la quale è connotata dal requisito della sussidiarietà.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 54, Cod. Civ. art. 2042

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)