Sez. 1, Sentenza n. 12399 del 20/11/1992 (Rv. 479640 - 01)
Pubblica amministrazione - Obbligazioni - Arricchimento senza causa | Contratto di appalto - Invalidità - Pregiudizio subito per l'esecuzione dell'opera - Indennizzo - Azione di indebito arricchimento - Esperibilità - Condizioni - Possibilità di agire contro il soggetto dante causa all'invalidità - Ostatività - Esclusione.
Pubblica amministrazione - Obbligazioni - Arricchimento senza causa
L'esperibilità da parte del privato dell'azione di indebito arricchimento nei confronti della pubblica amministrazione, al fine di essere indennizzato del pregiudizio subito per l'opera eseguita senza un valido contratto di appalto, nei limiti in cui la amministrazione ne abbia riconosciuto, esplicitamente o implicitamente, l'utilità, non può essere esclusa, sotto il profilo del difetto del requisito della sussidiarietà, in relazione alla possibilità del privato stesso di agire direttamente contro il soggetto che abbia invalidamente commissionato l'opera, atteso che la responsabilità diretta dei funzionari e dipendenti pubblici è posta dall'art. 28 Cost. su un piano alternativo e paritetico.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 28, Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2042
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)