Sez. L, Ordinanza n. 31459 del 07/12/2024 (Rv. 672987-01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Sanzioni amministrative in materia tributaria e valutaria - Art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997 - Principio di retroattività della legge più favorevole - Estensione alle altre sanzioni amministrative - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE
In materia di sanzioni amministrative pecuniarie non si applica il principio di retroattività della legge più favorevole, previsto dall'art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997 soltanto per le infrazioni valutarie e tributarie, in considerazione della peculiarità sostanziale che caratterizza le rispettive materie. (Nella specie la S.C. ha ritenuto non applicabile, alle sanzioni amministrative in materia di omessa registrazione nelle scritture contabili dei lavoratori dipendenti previste dall'art. 3, comma 3, del d.l. n. 12 del 2002, conv. con l. n. 73 del 2002, il regime di decorrenza del termine
quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, più favorevole rispetto a quello disciplinato dall'art. 28 della l. n. 689 del 1981).
Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3, Decreto Legge 22/02/2002 num. 12 art. 3 CORTE COST., Legge 23/04/2002 num. 73 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)