Sez. U, Sentenza n. 356 del 13/01/2010 (Rv. 611221 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Sanzioni amministrative in materia tributaria e valutaria - Art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997 - Principio di retroattività della legge più favorevole - Estensione alle altre sanzioni amministrative - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE
In materia di sanzioni amministrative pecuniarie non si applica il principio di retroattività della legge più favorevole, previsto dall'art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997 soltanto per le infrazioni valutarie e tributarie, e ciò tenuto conto della peculiarità sostanziale che caratterizza le rispettive materie. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non applicabile, alle sanzioni amministrative in materia di omessa registrazione nelle scritture contabili dei lavoratori dipendenti, previste dal terzo comma dell'art. 3 del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, conv. in legge 23 aprile 2002, n. 73, la modifica apportata a detta norma dall'art. 36-bis, comma 7, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. in legge 8 aprile 2006, n. 248 e più favorevole al contribuente).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3, Decreto Legge 22/02/2002 num. 12 art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 36 bis com. 7 CORTE COST., Legge 23/04/2002 num. 73 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)