diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 399 del 16/01/1999 (Rv. 522343 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Commissione Tributaria - Decisione - Deposito del solo dispositivo prima della dichiarazione di fallimento - Credito di imposta - Titolo per l'ammissione al passivo - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522343-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE

In materia fallimentare, la decisione della commissione tributaria, della quale prima della dichiarazione di fallimento sia stato depositato in segreteria il solo dispositivo, costituisce titolo per l'ammissione al passivo del credito di imposta (nella specie per IVA), atteso che in esso dispositivo e alla data di esso si realizza un atto scritto accertativo del credito, che non può non rilevare in quanto antecedente alla dichiarazione di fallimento ed immodificabile con il successivo deposito della motivazione, non potendo pubblicarsi una decisione diversa da quanto deliberato col dispositivo depositato.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95, Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)