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Sez. L, Sentenza n. 17087 del 27/08/2004 (Rv. 576282 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE | Assegno sociale - Redditi dell'interessato - Calcolo - Criteri - Computabilità di prestazioni erogate dal Comune di appartenenza - Condizioni - Fattispecie anteriore alla legge n. 328 del 2000.
Stato
decisa il 2004-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576282-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE

Dal combinato disposto dell'art. 3 della legge n. 335 del 1995 e 26 della legge n. 153 del 1969 (come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 30 del 1974, convertito nella legge n. 114 del 1974) si desume che in riferimento al contesto normativo precedente alla riforma dettata con legge n. 328 del 2000, affinché una prestazione erogata da un Comune sia computabile tra i redditi del soggetto che domanda l'assegno sociale è necessario che siano specificamente accertati la finalità assistenziale e soprattutto il carattere di continuità della relativa erogazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che per il riconoscimento del diritto all'assegno sociale fosse computabile nel reddito dell'interessata un sussidio corrispostole dal Comune di appartenenza, sul rilievo che la natura di tale sussidio e il suo carattere di continuità erano rimasti del tutto inesplorati).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 3 CORTE COST., Legge 16/04/1974 num. 114 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 26 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 CORTE COST., Legge 08/11/2000 num. 328, Decreto Legisl. 18/06/1998 num. 237 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)