Sez. 5, Sentenza n. 5493 del 08/10/1998 Cc. (dep. 11/01/1999) Rv. 212199 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Impugnazione - Provvedimento in materia di cauzione - Esclusione.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
In materia di misure di prevenzione il provvedimento con cui il giudice dispone una cauzione deve ritenersi - in base al principio di tassatività di cui all'art. 568, comma primo, cod.proc. pen., che opera anche in siffatta materia - inoppugnabile non essendo prevista dalla legge, nei suoi confronti, alcuna forma di gravame. (La S.C., peraltro, non ha ritenuto invocabile, nella specie, l'art. 111 della Cost. poiché non si versa in materia di libertà personale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 1, Legge 31/05/1965 num. 575 art. 3 ter com. 2 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)