Sez. 6, Sentenza n. 21348 del 27/04/2016 Cc. (dep. 23/05/2016) Rv. 266932 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - SENTENZE PENALI STRANIERE - RICONOSCIMENTO - PER GLI EFFETTI PREVISTI DAL CODICE PENALE | Doppia incriminabilità del fatto - Valutazione al momento della commissione del reato - Necessità.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - SENTENZE PENALI STRANIERE - RICONOSCIMENTO - PER GLI EFFETTI PREVISTI DAL CODICE PENALE
In tema di riconoscimento di una sentenza penale straniera, ai fini dell'applicazione di una pena accessoria rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, è necessario che il fatto per il quale l'imputato è stato punito all'estero costituisca reato secondo la legge italiana del tempo in cui fu commesso.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 12 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 730, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 735
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)