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Sez. 5, Sentenza n. 2697 del 25/02/2002 (Rv. 552486 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - IN GENERE | Società - Disavanzo di fusione - Regime previgente al primo gennaio 1995 - Iscrizione al bilancio alla voce avviamento - Ammissibilità - Conseguenza - Deduzione fiscale della quota di ammortamento - Legittimità.
Stato
decisa il 2002-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552486-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - IN GENERE

Il disavanzo di fusione, realizzato per incorporazione da parte di una società che già possedeva l'intero capitale sociale dell'incorporata e che procede alla fusione senza aumentare il proprio capitale sociale e annullando tutte le quote rappresentative dell'intero capitale sociale dell'incorporata, può, nel regime previgente al 1 gennaio 1995 (data di entrata in vigore della legge n. 724 del 1994, il cui art. 27 ha introdotto il principio di neutralità fiscale delle fusioni), essere iscritta in bilancio alla voce avviamento, con la conseguenza che, ai sensi del terzo comma dell'art. 68 del d.P.R. n. 917 del 1986, è legittima la deduzione fiscale della quota di ammortamento.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 724 art. 27, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 68 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)