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Sez. 5, Sentenza n. 8104 del 22/05/2003 (Rv. 563445 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - IN GENERE | Incorporazione di società di capitali - Azioni o quote della incorporata - Possesso da parte dell'incorporante - Disciplina ex art. 123 d.P.R. n. 917/86 (modificato dall'art. 7 legge n. 67/88 - Disavanzo di fusione - Iscrizione non tassabile sino a concorrenza del disavanzo nel passivo del bilancio (o del conto economico) di corrispondente posta di rivalutazione delle rimanenze iniziali - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2003-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563445-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi d'impresa e con riguardo alla fusione per incorporazione di una società di capitali, le cui azioni o quote siano possedute dall'incorporante, quest'ultima, annullando le azioni o quote medesime, ha facoltà di recuperare contabilmente il maggior costo di esse rispetto al minor valore "di libro" del patrimonio netto dell'incorporata, ove la relativa divergenza dipenda dalla valutazione delle rimanenze finali dell'incorporata stessa, iscrivendo nel passivo di bilancio (o del conto economico) una corrispondente posta di rivalutazione delle rimanenze iniziali, senza con ciò incorrere in un incremento del reddito imponibile, ai sensi e nel vigore dell'art. 123, secondo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo risultante dall'art. 7 della legge 11 marzo 1988, n.67.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 123, Legge 11/03/1988 num. 67 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)