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Sez. L, Sentenza n. 5592 del 19/03/2004 (Rv. 571354 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Classificazione dei datori di lavoro - Norma interpretativa ex art. 3, comma ottavo, legge n.335 del 1995, conferente carattere provvedimentale ai relativi atti dell'INPS - Applicabilità alle fattispecie anteriori all'art. 49 della legge n. 88 del 1989 - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571354-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE

In materia di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, l'art. 3, comma ottavo, della Legge 8 agosto 1995 n. 335 - secondo cui i provvedimenti adottati dall'INPS, d'ufficio o a domanda degli interessati, di variazione della classificazione dei datori di lavoro producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento o della richiesta dell'interessato (e quando si tratta di provvedimenti aventi efficacia per intere categorie di datori di lavoro, dalla data fissata dall'INPS nel rispetto del principio di non retroattività) - ha efficacia sostanzialmente interpretativa e chiarificatrice dell'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n.88, e non ha efficacia retroattiva; pertanto, gli atti di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali emessi dall'INPS in periodo precedente all'entrata in vigore di entrambe tali leggi hanno natura dichiarativa e non provvedimentale e come tali potevano essere annullati dall'ente previdenziale in sede di autotutela senza particolari formalità ed anche con la semplice richiesta di contributi. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto non dovute le somme richieste dall'INPS a titolo di omesso versamento per assegni familiari nel periodo 1983-1989, nei confronti di un ente prima classificato come assimilato agli enti pubblici e poi riclassificato dall'INPS nel settore commercio, con comunicazione del 1990 con la quale si chiedeva il pagamento dei contributi non versati).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)