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Sez. L, Sentenza n. 2463 del 05/03/1998 (Rv. 513393 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE | Prescrizione del diritto alle prestazioni - Ordinarie cause di sospensione ed interruzione previste dal codice civile - Applicabilità.
Stato
decisa il 1998-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513393-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE

La prescrizione del diritto alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, stabilita dall'art. 112 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (che contempla un'ipotesi di prescrizione breve, triennale, e non già un termine di decadenza), soggiace alle ordinarie cause di sospensione ed interruzione previste dal codice civile oltre che a quelle specificamente previste dal suddetto d.P.R., atteso in particolare che la speciale ipotesi di interruzione del decorso del termine prescrizionale, contemplata dal quarto comma dell'art. 112 cit. (che con riferimento agli infortuni in agricoltura stabilisce, con disposizione di miglior favore, che la prescrizione è interrotta quando gli aventi diritto all'indennità, ritenendo trattarsi di infortunio disciplinato dal titolo secondo del medesimo d.P.R., ossia di infortunio in agricoltura, abbiano iniziato o proseguito le pratiche amministrative o l'azione giudiziaria in conformità delle relative norme) si aggiunge a quelle ordinarie, indicate dall'art. 2943 cod. civ., e non invece le esclude, non trovando applicazione, in ragione della finalità perseguita dalla disposizione stessa, l'argomento "inclusio unius, esclusio alterius".

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)