Sez. L, Sentenza n. 5090 del 05/04/2001 (Rv. 545626 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE | Prescrizione del diritto alle prestazioni - Ordinarie cause di sospensione ed interruzione previste dal codice civile - Applicabilità .
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE
La prescrizione triennale del diritto alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, stabilita dall'art. 112 del d.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124, soggiace alle ordinarie cause di sospensione ed interruzione previste dal codice civile, oltre che a quelle specificamente previste dal predetto d.P.R..
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)