Sez. 3, Sentenza n. 2446 del 20/11/1970 (Rv. 348700 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - IN GENERE - ESTREMI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - IN GENERE - ESTREMI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
L'apprezzamento del giudice di merito in ordine alla sussistenza, nel credito opposto in compensazione, degli estremi della liquidita o della facile liquidabilita, che rispettivamente condizionano la compensazione legale, quella giudiziale, si risolve in un giudizio di fatto, incensurabile in Sede di legittimita, se congruamente motivato.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1243
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)