Sez. 3, Sentenza n. 3535 del 24/10/1975 (Rv. 377724 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE DELLA IMPORTANZA - NECESSITA - ESCLUSIONE - COMPENSAZIONE CON CREDITO DEL CONDUTTORE - APPREZZAMENTO NEGATIVO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE DELLA IMPORTANZA - NECESSITA - ESCLUSIONE - COMPENSAZIONE CON CREDITO DEL CONDUTTORE - APPREZZAMENTO NEGATIVO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
L'omesso pagamento dei canoni locatizi alle scadenze costituisce la violazione di una delle obbligazioni primarie ed essenziali scaturenti dal contratto di locazione, incidente quindi notevolmente su tutta l'economia del contratto medesimo. Pertanto, in tale ipotesi, non e necessaria alcuna valutazione specifica della gravita dell'inadempimento, ai fini della risoluzione del contratto, essendo essa implicita nella circostanza stessa del mancato adempimento. Ne puo essere censurata, se congruamente motivata, la decisione del giudice del merito, il quale ha escluso che il credito del locatore potesse essere compensato con altro credito del conduttore, stante la non liquidita del secondo credito, giacche l'apprezzamento del giudice del merito in ordine alla sussistenza, nel credito opposto in compensazione, dell'estremo della liquidita si risolve in un giudizio di fatto. (V 1709/72, mass n 358606; 2446/70, mass n 348700).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1587
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)