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Sez. L, Sentenza n. 15789 del 02/07/2010 (Rv. 613962 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Lavoratore dipendente del Servizio sanitario nazionale - Art. 4, comma 7, della legge n. 412 del 1991 e art. 4 del d.P.R. n. 270 del 2000 - Tendenziale esclusività del rapporto con il S.S.N. - Conseguenze - Incompatibiltà rispetto ad altro rapporto di lavoro - Anche con soggetti diversi dal S.S.N. - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613962-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE

In materia di personale medico dipendente del servizio sanitario nazionale, la disciplina di cui all'art. 4, comma 7, della legge n. 412 del 1991 e all'art. 4 del d.P.R. n. 270 del 2000 è volta ad assicurare la tendenziale esclusività dei rapporti di lavoro nel Servizio sanitario nazionale, in funzione della valorizzazione e della migliore utilizzazione del servizio dei medici, salvo esplicite deroghe. Ne consegue che l'incompatibilità del rapporto di lavoro "con altri rapporti di lavoro dipendente pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale" - stabilita dall'art. 4, comma 7, della legge n. 412 del 1991 - va intesa in relazione anche ai rapporti di lavoro con soggetti diversi dal S.s.n., risultando altrimenti la norma superflua, atteso che l'incompatibilità nell'ambito del solo S.s.n. è già stabilita dall'art. 4 del d.P.R. n. 270 del 2000. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto l'incompatibilità tra l'attività di medico convenzionato di medicina generale e l'incarico di ricercatore medico dell'università).

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 09/03/2000 art. 4, Contr. Coll. 23/03/2005 art. 17, DPR 28/07/2000 num. 270 art. 4, Legge 30/12/1991 num. 412 art. 4 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)