diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1432 del 27/01/2004 (Rv. 569725 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - TRASFERIMENTI IMMOBILIARI | Contratto preliminare - Forma scritta - Necessità - Determinabilità dell'oggetto - In base ad elementi contenuti nell'atto - Necessità - Comportamento delle parti non conforme all'atto scritto - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569725-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - TRASFERIMENTI IMMOBILIARI

In tema di contratti, il preliminare di vendita che attenga al trasferimento di diritti reali immobiliari richiede la forma scritta "ad substantiam" ex art. 1351 cod. civ. e, pertanto, gli elementi identificativi del bene oggetto del contratto debbono essere frutto del consenso delle parti che, proprio per la natura formale del negozio, non può manifestarsi al di fuori dell'atto scritto. Ne consegue che è irrilevante il comportamento delle parti non conforme all'atto scritto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)