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Sez. 3, Sentenza n. 7503 del 25/07/1990 (Rv. 468355 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE - DEL CONFINANTE - RISERVA DI PROPRIETÀ DI STRISCIA DI TERRENO - ESCLUSIONE DELLA PRELAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468355-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE - DEL CONFINANTE - RISERVA DI PROPRIETÀ DI STRISCIA DI TERRENO - ESCLUSIONE DELLA PRELAZIONE - CONDIZIONI.*

Non sussiste il diritto di prelazione in favore del proprietario del fondo confinante per carenza del requisito della contiguità fisica dei fondi qualora, tra il fondo posto in vendita e quello confinante, l'alienante conservi la proprietà dell'interposto appezzamento di terreno a condizione che lo stesso abbia una propria autonomia strutturale e funzionale. (V 4152/89, mass n 463862).*

Riferimenti normativi: Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)