Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23386 del 18/12/2012 (Rv. 624644 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IMPRESE SOGGETTE - IMPRESE DI ASSICURAZIONE | Rapporto di agenzia - Risoluzione di diritto - Decorrenza - Dalla pubblicazione del decreto di apertura della procedura concorsuale - Conseguenze - Indennità supplementare ex art. 12, comma 4, Accordo Nazionale Agenti del 1981 - Insinuazione al passivo del credito dell'agente - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IMPRESE SOGGETTE - IMPRESE DI ASSICURAZIONE
L'assoggettamento dell'impresa assicuratrice a liquidazione coatta amministrativa, determinando la risoluzione di diritto del rapporto di agenzia e la sua ricostituzione con l'impresa cessionaria del portafoglio, ai sensi dell'art. 6 del d.l. 26 settembre 1978, n. 576, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 1978, n. 738 (applicabile nella specie "ratione temporis"), esclude il diritto dell'agente all'indennità di cui all'art. 12, comma 4, dell'Accordo Nazionale Agenti del 1981, prevalendo la disciplina speciale dettata dall'art. 6 citato su quella di cui agli art. 2118 e 2119 cod. civ., con conseguente esclusione della possibilità per l'agente di insinuazione al passivo fallimentare del relativo credito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 6, Legge 24/11/1978 num. 738 CORTE COST., Legge Falliment. art. 78
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)